Statuto

A.C.R.A.D.U.

Associazione Cristiana Residenze Anziani e Disabili dell’Umbria

 

ARTICOLO 1  – Costituzione e durata

È costituita l’Associazione Cristiana delle Residenze per Anziani e Disabili della regione Umbria, con le finalità di cui al successivo art. 2 ,  (in breve A.C.R.A.D.U.), con sede in via Beato Lodovico Da Casoria, 7 06081 Assisi (Perugia), presso il Seminario Regionale Umbro, che opera in conformità al Magistero della Chiesa.

Aderiscono all’Acradu come associati le Istituzioni ecclesiastiche o laiche senza scopo di lucro che si ispirano a valori cristiani e operano nella regione dell’Umbria  nel settore sanitario, educativo – riabilitativo e socio – assistenziale,  svolgendo attività a favore di anziani e disabili.

Possono aderire in forma federativa le Istituzioni laiche non aventi status di enti no profit che si ispirano a valori cristiani e operano nello stesso ambito di cui al precedente comma.

La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2  –  Finalità

L’Associazione si propone di:

e) essere strumento di comunione non solo giuridico ma soprattutto spirituale ed evangelico tra le Istituzioni aderenti per una testimonianza cristiana che nasca dall’ispirazione cristiana fatta di gratuità e di carità e per una presenza qualificata nelle situazioni in cui le persone più bisognose di aiuto e di sostegno rischiano, a motivo dell’età avanzata e della disabilità, la marginalità sociale;

f) promuovere lo sviluppo delle istituzioni aderenti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale che regola i servizi sanitari, educativo – riabilitativi e socio – assistenziali, per rispondere alle istanze socio – sanitarie delle Comunità civili locali.

g) collegarsi con le Comunità cristiane locali per:

– mantenere viva la scelta preferenziale per i poveri, elemento essenziale di presenza dei cristiani nel mondo;

– promuovere una pastorale ordinaria, specialmente quella rivolta ai giovani e alle famiglie, più attenta verso gli anziani e i disabili e in generale al mondo della sofferenza;

– garantire l’assistenza integrale agli anziani e disabili, salvaguardando l’umanità delle cure e delle prestazioni;

– promuovere e difendere il valore della vita, l’impegno per la riabilitazione dei disabili, l’assistenza qualificata degli ammalati morenti;

h) contribuire a sostenere la formazione etico – religiosa e l’aggiornamento professionale degli operatori dei servizi sanitari, educativo – riabilitativi e socio – assistenziali, nel rispetto dell’autonomia e della natura specifica delle istituzioni aderenti, affinché siano non solo professionalmente preparati ma anche umanamente e cristianamente motivati a valorizzare il soggetto in difficoltà come persona.

ARTICOLO 3  –  Compiti

Ai fini di cui all’articolo precedente, l’Associazione svolge i seguenti compiti:

g) rappresenta unitariamente le Istituzioni aderenti presso le Autorità e Organismi competenti a livello regionale per la tutela degli interessi degli associati, per promuovere una visione moderna di servizio pubblico che superi l’inadeguata distinzione tra pubblico e privato, per contribuire alla migliore programmazione e gestione delle politiche sanitarie, educativo – riabilitative e socio – assistenziali della Regione. Sostiene altresì le Istituzioni aderenti nello svolgimento dei compiti di rappresentanza e di tutela presso le Autorità e Organismi territoriali, promuovendo la partecipazione alla programmazione e gestione dei servizi socio – sanitari – assistenziali territoriali;

h) promuove e favorisce lo studio e l’approfondimento degli aspetti etico – religiosi e scientifici dei servizi sanitari, educativo – riabilitativi e socio – assistenziali, coordinando le iniziative e favorendo lo scambio delle esperienze;

i) propone l’esame e collabora alla soluzione di problematiche sanitarie, educativo – riabilitative e socio – assistenziali a livello regionale e territoriale al fine di contribuire ad assicurare la migliore qualità dei servizi. A tal fine svolge un’azione di sostegno delle Istituzioni aderenti affinché partecipino attivamente alla costruzione del sistema integrato dei servizi e interventi sanitari, educativo – riabilitativi e socio – assistenziali come contemplato dalla legislazione nazionale e regionale vigente;

j) assicura alle istituzioni aderenti una rete di servizi di consulenza e di assistenza per la gestione delle strutture residenziali e semi-residenziali rispondente alle leggi vigenti (norme edilizie ed igienico – sanitarie, sicurezza degli ambienti, qualificazione del personale, rispetto dei contratti di lavoro, carta dei servizi ecc.). A tal fine provvede ad aggiornare le istituzioni associate circa gli aspetti normativi, amministrativi e legislativi e ogni altro aspetto della vita associata;

k) propone al territorio iniziative educative e formative per la promozione di una cultura improntata al riconoscimento della dignità delle persone, con particolare riferimento alla piena valorizzazione delle potenzialità, anche residue, delle persone anziane e disabili;

l) può aderire e collabora con istituzioni, associazioni e movimenti operanti nel campo sanitario, educativo – riabilitativo e socio – assistenziale.

 

ARTICOLO 4  –  Organi e elettorato

Gli organi dell’A.C.R.A.D.U. sono:

– l’Assemblea Generale;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Segretario/Tesoriere

– il  Revisore dei Conti.

L’elettorato attivo e passivo compete ai rappresentanti di Istituzioni o Opere associate in regola con il versamento delle quote associative al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di svolgimento dell’Assemblea Generale elettiva.

ARTICOLO 5 – Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è costituita dai rappresentati o loro delegati delle istituzioni di cui all’art. 1, in numero di uno per ciascuna istituzione.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti, come prevede l’art. 18 del C.C., sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto .

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte l’anno, una in sessione primaverile e una in sessione autunnale; può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda almeno la metà degli associati, proponendo gli argomenti per l’ordine del giorno. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno.

La convocazione viene inviata ai responsabili delle istituzioni associate mediante lettera raccomandata, posta elettronica o fax, spedita almeno dieci giorni prima della riunione, contenente la data, l’ora e la sede della stessa e l’indicazione degli argomenti che devono essere discussi.

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso d’impedimento il responsabile dell’istituzione associata può delegare a partecipare all’Assemblea un membro della propria istituzione o un altro associato. Ciascun membro dell’Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.

ARTICOLO 6 – Compiti dell’Assemblea Generale

I compiti dell’Assemblea Generale sono:

h) definire le linee operative dell’Associazione;

i) approvare i bilanci annuali consuntivo e preventivo;

j) rinnovare gli organi sociali alla loro scadenza;

k) deliberare su eventuali modifiche dello Statuto;

l) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento interno dell’Associazione e sue eventuali successive modifiche;

m) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali;

n) deliberare lo scioglimento dell’Associazione, provvedendo alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio residuo secondo le disposizioni di leggi vigenti.

Di ogni Assemblea sono redatti regolari verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. I verbali sono a disposizione degli associati.

 

ARTICOLO 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione; al medesimo spettano i poteri ed i compiti di amministrazione ordinaria e straordinaria, tranne quelli riservati all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea Generale; dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio direttivo prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;

b) nominare un Segretario/Tesoriere;

c) proporre all’Assemblea Generale le quote associative annuali;

d) deliberare rimborsi spese agli amministratori per l’espletamento del mandato ed eventuali compensi al Revisore dei conti;

e) individuare gli uffici dell’Associazione;

f) deliberare, a suo insindacabile giudizio, l’ammissione dei soci e la loro dimissione ove vengano meno i requisiti accertati al momento dell’ammissione;

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi, ovvero ogni qualvolta viene richiesto da almeno due terzi dei componenti, che devono indicare gli argomenti da trattare; è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno metà dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo valgono le norme previste dal Regolamento.

Di ogni Consiglio Direttivo sono redatti regolari verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. I verbali sono a disposizione degli associati.

ARTICOLO  8 – Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e viene eletto  fra i responsabili delle Istituzioni e Opere associate.

Convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il buon funzionamento dell’Associazione, chiedendone la ratifica al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito in ogni sua funzione dal Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio dell’Associazione.

ARTICOLO 9 – Il Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea, partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo quando vengono trattati argomenti di natura economico – finanziaria e resta in carica per la durata del mandato del Consiglio che lo ha nominato e può essere revocato per giusta causa.

Il Revisore dei conti deve controllare l’amministrazione; deve accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; deve verificare la consistenza di cassa.

Spetta all’Assemblea del Consiglio direttivo  fissare l’entità dell’eventuale compenso in favore del Revisore dei Conti.

ARTICOLO 10 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere, eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, cura l’esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi statutari in collaborazione con il Presidente.

Dirige la Segreteria Generale nei suoi compiti istituzionali; provvede al coordinamento degli uffici; ha la vigilanza su tutto il personale del cui comportamento e produttività risponde al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Il Segretario/Tesoriere partecipa alle adunanze degli Organi statutari; redige i verbali e cura la pratica attuazione delle deliberazioni; sottoscrive il bilancio insieme al Presidente; assiste il Presidente nei suoi atti di rappresentanza dell’Associazione; svolge altri eventuali incarichi che il Presidente o il Consiglio gli affidano.

Il Segretario/Tesoriere presta la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico.

ARTICOLO 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell‘Associazione è costituito:

d) dalle quote associative annuali;

e) da eventuali contributi, donazioni e lasciti di Enti pubblici e privati;

f) da beni mobili ed immobili.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea Generale.

L’esercizio di bilancio coincide con l’anno solare.

ARTICOLO 12 – Istituzioni federate

Le Istituzioni laiche che hanno aderito all’Acradu in forma federativa, salvo quanto previsto dai protocolli di adesione, sono coinvolte nell’ambito delle Assemblee senza diritto di voto, nei gruppi di lavoro, quando vengono affrontati temi di comune interesse, e con riferimento ai rapporti con organismi pubblici, e con i sindacati, sono coinvolte nei seminari, convegni ed iniziative formative organizzate dall’Associazione.

Le Istituzioni federate ricevono tutte le pubblicazioni, informazioni e circolari riservati agli Associati e sono rappresentate dal Presidente presso le competenti Autorità regionali ed organismi ad ogni livello.

Le Istituzioni federate sono tenute al pagamento di specifiche quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 – Adesione all’Associazione

L’adesione dell’Istituzione laica, in qualità di associato o federato, avviene mediante domanda al Presidente corredata da una presentazione sulla natura, le finalità e le attività dell’Istituzione e previa dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento dell’Acradu. Sull’adesione il Presidente acquisisce il parere del Vescovo diocesano.

Il carattere lucrativo o non lucrativo dell’Istituzione o Opera che chiede di essere associata, viene verificata dal Consiglio Direttivo, non solo con riferimento allo status formale del soggetto, ma anche all’attività effettivamente svolta e alle sue modalità per dare risposta ai bisogni sanitari,  socio sanitari e socio assistenziali in conformità ai valori cristiani e al Magistero della Chiesa. La deliberazione di ammissione o rigetto è insindacabile ed è adottata con la maggioranza assoluta dei componenti.

Le Istituzioni e le Opere  aderenti in forma associata o federata devono improntare la gestione alla massima trasparenza e regolarità amministrativa nel rispetto delle normative vigenti anche in materia di  autorizzazione e accreditamento nonchè ai principi del presente Statuto.

ARTICOLO 14 – Doveri degli Associati e Federati

Gli Associati e i Federati sono obbligati ad uniformarsi alle direttive dell’associazione, contribuendo a realizzare, nelle rispettive Istituzioni, le finalità associative.

Gli Associati e i Federati sono tenuti al versamento delle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo e devono astenersi dal compimento di atti incompatibili con le finalità dell’associazione.

Il Consiglio direttivo in caso di omesso versamento delle quote associative può emettere un provvedimento di esclusione dall’Associazione, fatta salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

ARTICOLO 15 – Regolamento

La presente associazione sarà meglio disciplinata da un regolamento interno convenuto di comune accordo dalla prima assemblea degli associati.

ART. 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione dovrà tassativamente essere devoluto ad altra associazione non lucrativa di utilità sociale o a fine di pubblica utilità a scelta del Presidente della C.E. Umbria.

ART. 17 – Clausola Compromissoria

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e federati ovvero tra gli associati, federati e l’associazione, gli amministratori, i liquidatori o i revisori dei conti, saranno devolute al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente dell’ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede l’associazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’associazione. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, in via irrituale secondo equità, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, e stabilirà anche a chi farà carico (o le eventuali modalità di ripartizione) il costo dell’arbitrato.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l’associazione e per tutti gli associati e federati; è altresì vincolante, a seguito dell’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori e revisori dei conti, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dagli associati che rappresentino almeno il  75% (settantacinque per cento) del patrimonio sociale.

Gli associati e federati assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 18 – Disposizioni transitorie

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme vigenti.